CUBN – Statuto

STATUTO DELLA «CONSULTA UNIVERSITARIA PER LA CIVILTÀ BIZANTINA E NEOGRECA» (CUBN)
Lo statuto è disponibile anche in formato pdf.

Art. 1
È costituita un’associazione denominata «Consulta Universitaria per la Civiltà bizantina e neogreca», in breve «CUBN».

Art. 2
La «CUBN» ha sede legale in Roma, presso il Dipartimento di Filologia greca e latina, Piazzale Aldo Moro n. 5.
I suoi organismi si possono riunire all’occorrenza anche in altra località.

Art. 3
L’Associazione – che ha durata illimitata – non ha finalità di lucro e si propone come obiettivi: – la valorizzazione, la difesa e la promozione degli studi bizantini e neogreci nel contesto della ricerca, della formazione e dell’organizzazione didattica universitaria, nella definizione delle classi e dei corsi di laurea, triennale, magistrale e master, delle scuole di specializzazione e dei dottorati di ricerca; la tutela della specificità e dell’autonomia di tali studi nell’ambito accademico e universitario; la piena rappresentanza di istanze e interessi legati ai settori scientifico-disciplinari di riferimento (L-FIL-LET/07; L-LIN-20) nelle sedi e con gli interlocutori istituzionali.
L’Associazione può compiere inoltre tutte le operazioni necessarie o utili, anche indirettamente, per il conseguimento delle proprie finalità, il tutto salvi i limiti di legge e le eventuali necessarie autorizzazioni.

Art. 4
Della «CUBN» fanno parte, a seguito di loro domanda scritta, rivolta al Consiglio Direttivo che deciderà entro trenta giorni, i professori universitari di ruolo, fuori ruolo e in pensione e i ricercatori che afferiscono ai settori scientifico-disciplinari di Civiltà Bizantina (L-FIL-LET/07) e di Lingua e letteratura neogreca (L-LIN-20), o d’altra denominazione e sigla assunta in futuro da tali due settori scientifico-disciplinari. I membri della CUBN possono far parte di associazioni analoghe riguardanti le discipline filologico-letterarie e storiche.
Gli associati hanno tutti uguali diritti.
L’esercizio dei diritti degli associati e l’accesso alle attività associative è subordinato all’effettivo versamento della quota associativa.

Art. 5
La CUBN è retta dal Consiglio Direttivo, che è formato da cinque o sette Consiglieri, eletti dall’Assemblea, ai sensi dell’art. 12 (dodici). Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere entro quaranta giorni dall’insediamento del Direttivo.

Art. 6
Il Presidente rappresenta formalmente e legalmente la «CUBN».
Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea generale dei membri, che si riunisce almeno due volte all’anno, ordinariamente a Roma, ma all’occorrenza anche in altra località da stabilirsi di volta in volta.
L’ordine del giorno delle riunioni è fissato dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo provvede all’amministrazione delle entrate e delle spese secondo le deliberazioni adottate dall’Assemblea e i bilanci da essa annualmente approvati; vigila sulla conservazione del patrimonio della «CUBN». Il Presidente firma, congiuntamente con il Tesoriere, gli ordini di pagamento.

Art. 7
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 8
Il Tesoriere provvede, con il Consiglio Direttivo, alla gestione amministrativa dell’Associazione e firma, congiuntamente con il Presidente, gli ordini di pagamento.
Il Segretario cura gli aspetti amministrativi e organizzativi; redige i verbali delle sedute, che saranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea nella successiva riunione.

Art. 9
Il Consiglio Direttivo cura la gestione ordinaria e straordinaria dell’attività della «CUBN»; delibera sulle questioni eventualmente delegate dall’Assemblea generale dei membri; autorizza il Presidente a stare in giudizio. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza di almeno 4 (quattro) consiglieri e le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 10
L’Assemblea della «CUBN» delibera sull’attività della «CUBN» e sul bilancio preventivo e consuntivo.
L’Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno due volte all’anno dal Presidente, e, in seduta straordinaria, quando lo deliberi a maggioranza il Consiglio Direttivo o lo richiedano per iscritto almeno un decimo dei membri effettivi.
Per la validità delle riunioni dell’Assemblea, se non diversamente previsto dal presente statuto, occorre la presenza di almeno un terzo più uno dei membri. È ammessa la votazione per delega. Nessuno può essere portatore di più di due deleghe.

Art. 11
Decano della «CUBN» è l’associato anagraficamente più anziano.
Il Decano della «CUBN» convoca per posta elettronica, fax o lettera raccomandata l’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali con trenta giorni d’anticipo.
Tutti i membri della «CUBN» godono dell’elettorato attivo e passivo.
Nel caso di vacanza nella Presidenza, il Decano della «CUBN» convoca il Consiglio Direttivo per la nomina di un nuovo Presidente.
Consiglieri del Consiglio Direttivo sono eletti, a scrutinio segreto, i membri che hanno riportato il maggior numero di voti. È consentito un massimo di due preferenze. In caso di parità di voti, sarà eletto il più anziano d’età. Nel Consiglio Direttivo devono essere rappresentati, con almeno un componente, ambedue i settori scientifico-disciplinari L-FIL-LET/07 e L-LIN/20.
Per l’elezione al Consiglio Direttivo è consentito esprimere il proprio voto a mezzo posta, con le modalità che verranno precisate dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento. I voti espressi per posta sono validi se pervenuti al Segretario entro il giorno precedente a quello dell’Assemblea.
I Consiglieri restano in carica un triennio e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.
Nel caso di vacanza nel Consiglio Direttivo, subentrano come membri, e fino alla scadenza del triennio, coloro che nella precedente elezione hanno riportato più voti.

Art. 12
L’avviso di convocazione dell’Assemblea deve essere comunicato ai membri con ordine del giorno scritto, a mezzo posta ordinaria e/o messaggio di posta elettronica, all’indirizzo risultante dal libro degli associati, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di particolare urgenza, il termine può essere ridotto a sette giorni.
Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, tranne che nei casi di cui al precedente articolo 11.

Art. 13
Le entrate ordinarie della «CUBN» sono costituite (previa approvazione dell’Assemblea): dalle quote annuali dei soci, il cui ammontare è stabilito dall’Assemblea; da contributi di qualsiasi soggetto o ente pubblico o privato, italiano o straniero, previa accettazione da parte del Consiglio Direttivo; da ogni altro eventuale provento o contributo che sia finalizzato al conseguimento degli scopi della «CUBN».
L’esercizio finanziario della Consulta corrisponde all’anno solare.

Art. 14
Partecipano alle decisioni dell’Assemblea e alle elezioni degli organi di governo i membri in regola con il pagamento delle quote sociali.
I membri che, sollecitati per iscritto dal Tesoriere, non corrispondano la quota sociale, decadono di fatto dopo due anni di morosità.

Art. 15
Il Collegio dei revisori dei conti, se nominato, è composto di tre membri effettivi eletti dall’Assemblea, che durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

Art. 16
Le modifiche al presente statuto devono esse proposte o dal Consiglio Direttivo o da almeno un quarto dei membri e devono essere integralmente notificate ai membri effettivi insieme con l’ordine del giorno dell’assemblea in cui saranno discusse e di cui costituiranno il primo punto.
Le deliberazioni dell’Assemblea relative a modifiche statutarie sono valide solo se approvate dalla maggioranza assoluta dei membri.

Art. 17
Per deliberare lo scioglimento della «CUBN» e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti gli associati.

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